Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma. 30 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
30 articoli
Accordo
Art. 1 Trattato di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbl Art. 2 Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita Art. 3 I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraen Art. 4 I vantaggi, le facilitazioni, i privilegi o i favori, che sono accordati e che potranno es Art. 5 I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraen Art. 6 Riguardo ai tributi interni gravanti nel territorio di una delle Parti contraenti sulle me Art. 7 Le Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare il reciproco scambio di merci con l'impos Art. 8 Al fine di stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Parti contraenti può Art. 9 Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia d'importazione o esportazioni t Art. 10 Alle navi di ciascuna delle Parti contraenti, ai loro equipaggi, passeggeri e carichi sarà Art. 11 Le navi di una delle Parti contraenti possono passare da uno ad altro o più porti dell'alt Art. 12 Le navi italiane, le quali entrino in un porto della Unione delle Repubbliche Sovietiche S Art. 13 Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulle co Art. 14 La nazionalità delle navi sarà accettata secondo le leggi del Paese al quale la nave appar Art. 15 Le disposizioni del presente Trattato non si estendono: a) all'esercizio dei servizi portu Art. 16 Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a non usare, in materia di transito dei passegge Art. 17 Nel trasporto di merci, di passeggeri e di bagagli per ferrovia, per via ordinaria e per v Art. 18 L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste avrà in Italia la sua Rappresentanza comm Art. 19 Le persone giuridiche e le società commerciali, costituite sul territorio di una delle Par Art. 20 Le disposizioni del presente Trattato non si estendono: a) ai vantaggi già accordati o che Art. 21 Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola arbitrale relativa all Art. 22 Il presente Trattato avrà la durata di cinque anni, sarà ratificato nel più breve termine Allegato
Art. 1 Allegato al Trattato di Commercio e di Navigazione fra la Repubblica italiana a l'Unione d Art. 2 La Rappresentanza commerciale costituisce parte integrante dell'Ambasciata dell'Unione del Art. 3 La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo dell'U.R.S.S. Il Governo dell'U.R Art. 4 Le immunità ed i privilegi accordati alla Rappresentanza commerciale si estendono alla sua Art. 5 Le responsabilità per qualsiasi contratto commerciale concluso senza la garanzia della Rap Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360