Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 lug 1951
Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, verrà effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 1953. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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