Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 ago 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 6. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi è unificato".
Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Ove più bidelli in servizio in uno stesso Istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, abbiano conseguito o conseguano la promozione a bidello-capo ai sensi del presente decreto, i promossi, che risultino eccedenti il limite di cui al precedente comma, continueranno ad essere assegnati alla scuola od istituto in cui prestavano servizio all'atto della promozione, semprechè non possano essere assegnati ad altre scuole od istituti della stessa sede.
In tal caso le mansioni di bidello-capo sono esercitate dal bidello-capo più anziano".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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