Art. 16 · LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

Art. 16

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.
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