Art. 11 · LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

Art. 11

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto è effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.
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