Art. 9
LEGGE 24 maggio 1951, n. 392
In vigore dal 29 giu 1951
(Abolizione del ruolo dei primi pretori).
Il ruolo dei primi pretori è abolito.
I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di appello, secondo la loro anzianità nel grado.
Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di appello di pari anzianità nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-05-24;392#art-9