Art. 6 · LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

Art. 6

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

In vigore dal 29 giu 1951
Conferimento di uffici direttivi a magistrati di torte di cassazione). Sono conferiti per anzianità e per merito a magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi: 1) di primo presidente della Corte di cassazione; 2) di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; 3) di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti; 4) di presidente di Tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
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