Art. 5 · LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

Art. 5

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

In vigore dal 29 giu 1951
Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello). Sono conferiti per anzianità e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi: 1) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi; 2) di pretore nelle Preture nelle quali, secondo la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.
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