Art. 5
LEGGE 24 maggio 1951, n. 392
In vigore dal 29 giu 1951
Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello).
Sono conferiti per anzianità e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi:
1) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;
2) di pretore nelle Preture nelle quali, secondo la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.
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