Art. 3
LEGGE 24 maggio 1951, n. 392
In vigore dal 29 giu 1951
(Funzioni dei magistrati di Corte d'appello).
I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;
2) di presidente di sezione di Tribunale;
3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.
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