Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 giu 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950.
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