Art. 12
LEGGE 11 maggio 1951, n. 384
In vigore dal 13 giu 1951
I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti sono eletti dai componenti dei Consigli distrettuali, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge.
Essi devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti.
Il Consiglio centrale elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato ed il segretario.
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