Art. 2 · LEGGE 5 maggio 1951, n. 517

Art. 2

LEGGE 5 maggio 1951, n. 517

In vigore dal 27 lug 1951
A coloro che abbiano seguito regolarmente i corsi e superati i relativi esami, verrà rilasciato dall'Istituto un diploma che avrà valore in tutti i concorsi nei quali venga espressamente richiesto tale titolo.
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