Art. 1 · LEGGE 5 maggio 1951, n. 517

Art. 1

LEGGE 5 maggio 1951, n. 517

In vigore dal 27 lug 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Con decreto Presidenziale, su proposta, del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione ed il Ministro per il tesoro, potranno essere istituiti, presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, corsi pratici triennali per l'apprendimento di lingue orientali, e di nozioni sulla cultura e sulla vita, economica dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente.
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