Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 lug 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402 e 3 aprile 1948, n. 751, sono ratificati.
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