Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 giu 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, è ratificato con la seguente modificazione: Art. 21. - Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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