Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 apr 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a, Roma, addì 22 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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