Art. 54 · LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Art. 54

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 6 mag 1952
(Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo). La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente legge. La dichiarazione può essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico è conferito nelle forme prevedute dal primo capoverso dell'art. 134 del Codice procedura penale. L'imputato che sia detenuto può fare la dichiarazione nelle carceri o nel luogo di pena in cui si trova. Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati già trasmessi. La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge. Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado dà avviso, a tutte le parti per le quali è operativa la conversione del ricorso e ai difensori. Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti, devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione.
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