Art. 47 · LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Art. 47

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Annullamento di sentenze con rinvio). Il n. 2 dell'art. 543 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2° se è annullata la sentenza di una Corte d'assise di appello o di una Corte di appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise di appello, ad una altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le più vicine".
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