Art. 42 · LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Art. 42

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministro). L'art. 369 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: . "Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie".
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