Art. 1 · LEGGE 15 marzo 1951, n. 227

Art. 1

LEGGE 15 marzo 1951, n. 227

In vigore dal 2 mag 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I ruoli organici del personale di gruppo C dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvati con regio decreto 24 ottobre 1931, n. 1234, sono sostituiti dai seguenti: Impiegati di polizia Gruppo C Numero Grado Denominazione dei posti 9° - Impiegati di polizia di 1ª classe................ (a) 95 10° - Impiegati di polizia di 2ª classe................ 290 11° - Impiegati di polizia di 3ª classe................ 175 --- 560 --- (a) Oltre dodici posti in soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1 gennaio 1952. Impiegati d'ordine di pubblica sicurezza Gruppo C Numero Grado Denominazione dei posti 9° - Archivisti capi di pubblica sicurezza............ (a) 90 10° - Primi Archivisti di pubblica sicurezza........... 230 11° - Archivisti di pubblica sicurezza................. 350 12° - Applicati di pubblica sicurezza.................. 610 13° - Alunni d'ordine di pubblica sicurezza............ 130 ---- 1410 ---- (a) Oltre dieci posti di soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze, che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1 gennaio 1952.
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