Art. 9
LEGGE 15 marzo 1951, n. 191
In vigore dal 18 apr 1951
Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia, tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-03-15;191#art-9