Art. 9 · LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

Art. 9

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

In vigore dal 18 apr 1951
Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia, tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.
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