Art. 7 · LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

Art. 7

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

In vigore dal 18 apr 1951
Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo. Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Messina sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.
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