Art. 3 · LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

Art. 3

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

In vigore dal 18 apr 1951
Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424. Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale. Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo .
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