Art. 14 · LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

Art. 14

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

In vigore dal 18 apr 1951
La presente legge entra, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento concernente la costituzione e il riconoscimento dell'Ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco.
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