Art. 11 · LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

Art. 11

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

In vigore dal 18 apr 1951
In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale. Restano ferme, salvo che in essi non sia fatta, espressa, deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.
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