Art. 10 · LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

Art. 10

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

In vigore dal 18 apr 1951
L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.
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