Art. 1 · LEGGE 10 marzo 1951, n. 179

Art. 1

LEGGE 10 marzo 1951, n. 179

In vigore dal 25 lug 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Al professore Giuseppe Pagano è conferito il titolo di professore e merito presso la Facoltà di medicina dell'Università di Palermo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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