Art. 28 · LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

Art. 28

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 28 mar 1951
Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto: il Guardasigilli: PICCIONI
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