Art. 20 · LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

Art. 20

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 28 mar 1951
I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.
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