Art. 18
LEGGE 8 marzo 1951, n. 122
In vigore dal 13 set 1960
La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.
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