Art. 18 · LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

Art. 18

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 13 set 1960
La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122#art-18