Art. 17 · LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

Art. 17

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 16 set 2010
Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale: 1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell', appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione; 2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell', appositamente convocati. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.
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