Art. 11 · LEGGE 3 marzo 1951, n. 193

Art. 11

LEGGE 3 marzo 1951, n. 193

In vigore dal 1 mar 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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