Art. 5 · LEGGE 3 marzo 1951, n. 178

Art. 5

LEGGE 3 marzo 1951, n. 178

In vigore dal 14 apr 1951
Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
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