Art. 10 · LEGGE 3 marzo 1951, n. 178

Art. 10

LEGGE 3 marzo 1951, n. 178

In vigore dal 14 apr 1951
Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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