Art. 10
LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149
In vigore dal 4 apr 1951
Alla copertura delle spese di lire 2.004.541 dipendente dalla presente legge verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 459, concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
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