Art. 1
LEGGE 19 febbraio 1951, n. 74
In vigore dal 1 mar 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le aliquote dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria previste nella tabella B) allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, sono sostituite dalle seguenti:
a) per l'assicurazione degli operai e loro familiari: 6 per cento della retribuzione lorda;
b) per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari: 4 per cento della retribuzione lorda.
Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, si applicano le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contributi dovuti all'Ente di previdenza per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico; all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.
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