Art. 6 · LEGGE 17 febbraio 1951, n. 83

Art. 6

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 83

In vigore dal 15 lug 1998
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.
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