Art. 6
LEGGE 17 febbraio 1951, n. 83
In vigore dal 15 lug 1998
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-02-17;83#art-6