Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 giu 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, sono ratificati.
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