Art. 44 · LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

Art. 44

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
A decorrere dal 1 gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia è del 12 per cento; e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni. L'imposta è applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia.
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