Art. 40 · LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

Art. 40

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, è tenuto al pagamento delle penalità previste per la inadempienza nelle quali è incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
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