Art. 36 · LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

Art. 36

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
I contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovute e per qualsiasi motivo non versate tempestivamente, sono esonerati dal pagamento della indennità di mora e delle pene pecuniarie in cui siano incorsi anteriormente al 31 dicembre 1949. Le pene pecuniarie contemplate dal presente articolo sono soltanto quelle classificate tali dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. È data facoltà ai contribuenti di definire a tutti gli effetti le contestazioni pendenti presso le dogane per irregolarità riscontrate nella importazione o destinazione dei pacchi-dono ed alimentari, introdotti in esenzione doganale, ai sensi dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, e 11 aprile 1948, n. 462, abrogati dalla legge 3 agosto 1949, n. 622, mediante pagamento, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della, ammenda di lire 100 per ogni pacco irregolarmente importato o distribuito, semprechè sussista lo scopo assistenziale dell'operazione e sia da escludersi qualsiasi forma di speculazione.
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