Art. 26
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 30 giorni dalla consegna.
Il termine minimo è elevato a 60 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonchè per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.
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