Art. 25
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
L'intestazione della scheda è fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli esercenti un'attività commerciale od industriale.
Le schede di rilevamento sono consegnate e ritirate, a cura dei Comuni, alla residenza o alla sede dell'intestatario.
I soggetti al rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella loro residenza, sono tenuti a richiederla al Comune, ed, ove la scheda ricevuta non sia stata ritirata, a riconsegnarla, al Comune stesso.
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