Art. 22 · LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

Art. 22

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
Il Ministro per le finanze e autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta.
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