Art. 16 · LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

Art. 16

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

In vigore dal 7 feb 1951
I reclami proposti secondo l' della legge 21 maggio 1946, n. 451, dagli interessati, che non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati, e non decisi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono devoluti alla decisione del Ministro per il tesoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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