Art. 13
LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10
In vigore dal 7 feb 1951
Le domande di pagamento della indennità di cui all', ed al successivo devono essere presentate alla Intendenza di finanza - competente ai sensi dell', primo comma - entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.
Sono valide le domande già presentate od in corso di istruttoria.
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