Art. 12 · LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

Art. 12

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

In vigore dal 7 feb 1951
Le Intendenze di finanza e gli uffici tecnici erariali presenteranno rendiconti trimestrali al Ministro per il tesoro per tutti i pagamenti di indennizzi fatti in base alla presente legge, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato.
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