Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 17 feb 1951
Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorchè non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.
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