Art. 6 · LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

Art. 6

LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

In vigore dal 1 feb 1951
Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennità, è liquidata nel più breve tempo consentito dalle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali e comunque non oltre tre anni dalla data suddetta, dando la precedenza a coloro che da più lungo tempo si trovano nelle predette posizioni.
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