Art. 5 · LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

Art. 5

LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

In vigore dal 1 feb 1951
Il primo comma dell'art. 14-novies (aggiunto) della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati.
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